La normativa sportiva
Il contesto normativo attuale: il decreto del 03/11/2010
Dopo anni di dubbi e incertezze su quelle che dovevano essere le modalità assicurative per gli sportivi, e dopo un avvicendarsi di leggi e successive abrogazioni che lasciavano il panorama sportivo in un’alea di indeterminatezza, finalmente nel 2010, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre, si è giunti al traguardo. Il Decreto sancisce e disciplina l’obbligatorietà dell’assicurazione per tutti gli sportivi dilettanti tesserati con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.
Oggetto di tale copertura assicurativa è l’infortunio, intendendo come tale l’evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell’assicurato, nell’esercizio delle attività sportive e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente.
I soggetti definiti come destinatari del citato Decreto, sono principalmente tre:
- Atleti
- Dirigenti
- Tecnici
Come recita l’art.1, “a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico; b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati; c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori, e le analoghe figure comunque preposte all’insegnamento delle tecniche sportive, all’allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.”
Da sottolineare è l’importanza del pagamento del premio come condizione di efficacia del tesseramento. La portata di questa previsione normativa indica lo stretto legame esistente tra premio e tesseramento, indicando il pagamento del premio come modalità di accesso al tesseramento.
Per quanto riguarda le prestazioni assicurative stabilite dal Legislatore, l’art. 10 afferma che: “1. La prestazione assicurativa oggetto del presente decreto consiste: a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro; b) in caso di una invalidità permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato in proporzione al capitale. 2. I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo, nonché forme di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi per atleti, dirigenti e tecnici.”
Breve excursus sulle disposizioni legislative
Le origini
Con il Regio Decreto del 16 ottobre 1934, n°2047, fu istituita, in seno al C.O.N.I., la Cassa di Previdenza per l’Assicurazione degli Sportivi (SPORTASS).
Successivamente, il D.P.R. del 1 luglio 1952, n°1451 autorizzò la stessa ad esercitare l’attività di assicurare, senza fini di lucro, tutti gli sportivi e gli ausiliari sportivi (giudici, arbitri, ufficiali di gara, cronometristi, allenatori, sanitari, accompagnatori, massaggiatori, ecc.) contro i danni derivanti dagli infortuni, e i danni arrecati a terzi ed a cose di terzi che si verifichino durante l’esercizio, individuale o collettivo, dello sport da ciascuno praticato.
Fino a poco prima che fosse approvato il Decreto legislativo n°38/2000, la SPORTASS garantiva la copertura assicurativa contro gli infortuni a tutti gli sportivi, sia professionisti che dilettanti, purché iscritti alle Federazioni Sportive Nazionali aderenti al C.O.N.I. o alle organizzazioni sportive sulle quali quest’ultimo esercitava il potere di vigilanza. La situazione mutò con la sopracitata normativa che, prevedendo l’obbligo assicurativo presso l’INAIL degli sportivi professionisti, decretò per tali soggetti la fine della competenza esclusiva da parte della SPORTASS che, invece, rimase per gli sportivi dilettanti.
Il panorama Italiano dl 2002 al 2010
Per gli sportivi dilettanti l’art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n°289 (Finanziaria per l’anno 2003) ha stabilito che “A decorrere dal 1 luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva”. Ai sensi del comma 2, “l’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente”.
Nulla viene disposto in merito al soggetto assicuratore, pertanto vi è una sostanziale libertà di scelta dell’assicurazione.
A rafforzare l’obbligo assicurativo introdotto con la normativa del 2002 è intervenuta la legge del 24 dicembre 2003, n°350 il cui articolo 4, comma 205, così dispone: ”con decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali, sono stabiliti le modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria presso la Cassa di Previdenza per l’assicurazione degli sportivi, nonché i termini, la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi”.
Con essa si prevede l’assicurazione obbligatoria presso la Cassa di Previdenza per l’Assicurazione degli Sportivi, denominata SPORTASS, di tutti gli sportivi dilettanti tesserati con la qualifica di atleta, tecnico e dirigente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.
Tale legge entrerà in vigore solo con la successiva emanazione del Decreto Ministeriale del 17.12.2004 sulle modalità tecniche.
Nonostante i dettami normativi, la SPORTASS fin da subito si mostra in difficoltà economiche e finanziarie sia per pagare i sinistri che gli stipendi: nel 2005 l’Ente pubblico non economico è commissariato. L’inefficienza e l’inadempienza della Cassa di Previdenza pone inoltre controversie e dibattiti parlamentari aventi ad oggetto l’abuso di potere dominante e il controllo e la restrizione del mercato e del regime concorrenziale, inevitabilmente generati dalle precedenti disposizioni di legge che canalizzavano nella SPORTASS tutto l’afflusso dei premi assicurativi. Il tutto in netta incompatibilità con le norme europee. Dopo un incessante susseguirsi di interrogazioni parlamentari, finalmente si arriva al Decreto Legge del 30.06.2005 n°115 che abroga le disposizioni del precedente Decreto del 17.12.2004 e sancisce, dal 1.07.2005, la libertà di scelta dell’assicurazione.
Sopprimendo l’obbligo a contrarre con SPORTASS, si è di fatto liberalizzato il mercato e introdotto il regime concorrenziale. La nuova disposizione ha comportato, de iure e de facto, il venir meno del monopolio esercitato per anni dalla SPORTASS nel settore dell’assicurazione contro gli infortuni sportivi.