Suddivisione delle attività sportive
Il panorama sportivo italiano prevede l’esistenza di diverse figure di “sportivo”, distinte sulla base della tipologia di attività praticata. Le attività si distinguono in:
Attività ludico-motorie/amatoriali: quelle praticate da soggetti non iscritti presso società sportive o enti di promozione sportiva e che sono finalizzate in via esclusiva al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona. Nel 2013 è stato soppresso l’obbligo della certificazione medica per lo svolgimento di tali attività.
Attività sportive non agonistiche: quelle praticate da alunni che svolgono attività sportiva organizzata dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche in orario extra-curriculare e tutti coloro i quali svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni.
Attività sportive agonistiche: per tali si intendono quelle attività praticate continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni o dagli Enti. Le attività agonistiche possono essere dilettantistiche o professionistiche, lasciando tale distinzione all’autonomia di ogni singola Federazione Sportiva che decide in maniera arbitraria il livello, superato il quale, la propria disciplina sportiva debba intendersi praticata in modo professionale (esempi: Pallacanestro professionisti solo in serie A1; Calcio professionisti solo in serie A/B/C; Boxe professionisti solo nella serie 1/2/3). Gli unici elementi coinvolti nella distinzione tra dilettantismo o professionismo hanno natura squisitamente formale, non prevedendo per la loro costituzione nessuna verifica basata sulle reali condizioni di compimento dell’attività agonistica da parte degli sportivi tesserati. La distinzione fondamentale sta sostanzialmente nel compenso ricevuto dall’atleta: l’agonista dilettante indica l’atleta che gareggia in uno sport a titolo gratuito, o al massimo ricevendo un rimborso spese. L’agonista professionista, invece, esercita l’attività sportiva a titolo oneroso, facendo dello sport la sua fonte di guadagno. La prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto del contratto di lavoro subordinato stipulato in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive. La legge 23 marzo 1981, n. 91 è l’unica disposizione che ci permette di definire la figura del lavoratore sportivo professionista.
Secondo l’art. 2 sono da definire lavoratori sportivi professionisti “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, i quali esercitano un’attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.